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Ordinanza — n. 45276/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45276/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45276/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO VALERIO nato a GALATINA il 20/01/1990 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Valerio Santoro ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 23 settembre 2022 con cui in parziale riforma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Gup Tribunale di Lecce, ha ridotto la pena inflitta in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod. pen. commessi in Galatina il 28 marzo 2021. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è inammissibile per difetto di specificità, non contenendo alcuna censura collegata alla fattispecie concreta, ma solo affermazioni di principio.

Regesto Legislator

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art. 442 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45276/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 442 cod. proc. pen., del Gup Tribunale di Lecce, ha ridotto la pena inflitta in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod. pen. commessi in Galatina il 28 marzo 2021. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è inammissibile per difetto di specificità, non contenendo alcuna censura collegata alla fattispecie concreta, ma solo affermazioni di principio.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove motivazione inadeguata delle censure costituzionali obbligo di articolare le censure esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 442 cod. proc. pen
Valerio Santoro ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 23 settembre 2022 con cui in parziale riforma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Gup Tribunale di Lecce, ha ridotto la pena inflitta in ordine ai reati di cui agli artt.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTORO VALERIO nato a GALATINA il 20/01/1990 avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Valerio Santoro ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce del 23 settembre 2022 con cui in parziale riforma della sentenza di condanna, ex art. 442 cod. proc. pen., del Gup Tribunale di Lecce, ha ridotto la pena inflitta in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 337 cod. pen. commessi in Galatina il 28 marzo 2021. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è inammissibile per difetto di specificità, non contenendo alcuna censura collegata alla fattispecie concreta, ma solo affermazioni di principio.

Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, in quanto aspecifico in assenza di confronto con la motivazione della sentenza impugnata nella quale si è dato atto delle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche (pag. 3). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il C