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Ordinanza — n. 45274/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45274/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45274/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLE FAVE MICHELE nato a RODI GARGANICO il 30/08/1965 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAatavviso alle partu:\ udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Michele Delle Fave ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma il 14 gennaio 2022. Rilevato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45274/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma il 14 gennaio 2022. Rilevato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale alleggerimento della pena adeguamento della pena remissione della pena attenuazione libera della pena ritiro della querela penale

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Michele Delle Fave ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELLE FAVE MICHELE nato a RODI GARGANICO il 30/08/1965 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAatavviso alle partu:\ udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Michele Delle Fave ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Roma il 14 gennaio 2022. Rilevato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Considerato che il ricorrente ha censurato, in maniera generica e pertanto inammissibile la mancata verifica da parte della corte della validità del consenso espresso. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in ma, il 19 ottobre 2023 Il Consigli stensore Il Pr ide