Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of personal signature by a registered defense attorney.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petition was not personally signed by a defense attorney registered in the special register. The appellant, Kurti Dashnor, failed to comply with the mandatory requirement introduced by Law 103/2017, which abolished the option for personal submission without legal representation. Consequently, the court ordered the dismissal of the appeal and imposed procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen.: The appeal must be personally signed by a registered defense attorney; failure to comply renders it inadmissible without formalities.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURTI DASHNOR nato a DURAZZ0( ALBANIA) il 16/01/1974 avverso la sentenza del 07/12/2022 del GIP TRIBUNALE di PISAdato iso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; è
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto personalmente da Kurti Dashnor in data 22/12/2022. Rilevato che la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente» e che tale modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actum la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presi e