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Ordinanza — n. 45266/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45266/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45266/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENSI LEONE nato a FOGGIA il 30/01/1992 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Lensi Leone, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. 309/90 con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, dovendo reputarsi eccessivamente rigorosa la pena inflitta.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45266/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. 309/90 con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, dovendo reputarsi eccessivamente rigorosa la pena inflitta.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti dipendenza da sostanze consumo di canapa sanzioni penali riesame dell'entità pena tossicodipendenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LENSI LEONE nato a FOGGIA il 30/01/1992 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Lensi Leone, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente lamenta erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. 309/90 con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato; vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio, dovendo reputarsi eccessivamente rigorosa la pena inflitta.

Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che le deduzioni difensive, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di appello hanno fornito una congrua e adeguata giustificazione a fondamento del decisum, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze processuali rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la determinazione della pena in concreto irrogata è sorretta da pertinente e adeguata motivazione, non censurabile in questa sede, in cui si pone in evidenza il rilevante quantitativo di stupefacente illecitamente detenuto dal ricorrente e la diversa qualità della sostanza. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere es