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Ordinanza — n. 45265/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45265/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45265/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione con riferimento alla chiesta esclusione della recidiva; Erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione con riferimento alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45265/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati dall'imputato, l'ultimo dei quali di recente datazione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attitudine all'integrazione adeguamento della pena assistenza riabilitativa pentito remissione della pena
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAMONICA ARMANDO nato a FROSINONE il 27/09/1972 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Casamonica Armando, ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che, a motivi di ricorso, lamenta:

1. Erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione con riferimento alla chiesta esclusione della recidiva;

2. Erronea applicazione della legge penale e mancanza della motivazione con riferimento alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche;

3. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo la Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato in ragione dei molteplici precedenti penali anche specifici annoverati dall'imputato, l'ultimo dei quali di recente datazione.

Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata ampiamente giustificata in motivazione attraverso il richiamo alla negativa personalità dell'imputato e alla gravità del fatto; che, in base alla consolidatala giurisprudenza di questa Corte, ai fini della concessione o del diniego delle attenuanti generiche il giudice non è tenuto ad esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi ritenuti di preponderante rilevanza (cfr.

Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02). Ritenuto, quanto all'ultimo motivo di ricorso, che nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 ottobre 2023 Il Consiglie