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Ordinanza — n. 45264/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45264/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45264/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOSCOLO ALBERTO nato a NOVARA il 22/09/1964 GENTINI GABRIELLA nato a NOVARA il 19/10/1969 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45264/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOSCOLO ALBERTO nato a NOVARA il 22/09/1964 GENTINI GABRIELLA nato a NOVARA il 19/10/1969 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali altri capi d'accusa allegazioni di persecuzione contraddittorie prova del dolo scemata imputabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BOSCOLO ALBERTO nato a NOVARA il 22/09/1964 GENTINI GABRIELLA nato a NOVARA il 19/10/1969 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

AFeTi , Alberto Boscolo e Gabriella Gentin hanno presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino del 13 dicembre 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Novara in ordine a due distinte fattispecie di reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 Rilevato che il motivo, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità e al trattamento sanzionatorio, è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e non indica ragioni di diritto e dati di fatto che sorreggano la richiesta. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Cons i- e estensore Il P sident