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Ordinanza — n. 45262/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45262/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45262/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIANO ORAZIO nato a RIESI il 05/03/1960 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Siciliano Orazio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 189, commi 1, 6, e 7, cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale; carenza e vizio logico di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 cod. pen..

Regesto Legislator

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art. 131 cod. pen, art. 131- bis cod. pen; Ordinanza — n. 45262/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, quanto al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131- bis cod. pen.,che la doglianza prospettata attinge la valutazione resa dalla Corte di merito nel negare l'istituto di cui all'art 131-bis cod. pen., nel caso correttamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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circostanza attenuante caso di rigore economico risarcimento alle vittime di reati carenza di sostanza economica quantificazione del torto morale infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 131 cod. pen
Rilevato che il ricorrente lamenta nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale; carenza e vizio logico di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 cod. pen..
art. 131- bis cod. pen
Ritenuto, quanto al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131- bis cod. pen.,che la doglianza prospettata attinge la valutazione resa dalla Corte di merito nel negare l'istituto di cui all'art 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SICILIANO ORAZIO nato a RIESI il 05/03/1960 avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Siciliano Orazio, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 189, commi 1, 6, e 7, cod. strada. Rilevato che il ricorrente lamenta nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale; carenza e vizio logico di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato ed al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 cod. pen..

Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione; ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).

Ritenuto, quanto al mancato riconoscimento dell'istituto di cui all'art. 131- bis cod. pen.,che la doglianza prospettata attinge la valutazione resa dalla Corte di merito nel negare l'istituto di cui all'art 131-bis cod. pen., nel caso correttamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, elemento apprezzato con argomentare immune da incongruenze logiche, tale da portare la decisione adottata in parte qua al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensor