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Ordinanza — n. 45261/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45261/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45261/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO GIUSEPPE VITTORIO nato a TORINO il 01/11/1978 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Giuseppe Vittorio Giuliano ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino dell'Il gennaio 2023 di conferma della condanna del Tribunale di Ivrea in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 1 e 2 lett.c) e 2 bis d d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Rivarolo Canavese in data 6 aprile 2019. Rilevato che il motivo, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis Cds, è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e corretto sotto il profilo giuridico.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45261/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186 comma 1 e 2 lett.c) e 2 bis d d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Rivarolo Canavese in data 6 aprile 2019. Rilevato che il motivo, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis Cds, è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e corretto sotto il profilo giuridico.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata peggioramento di uno stato anteriore guida nonostante revoca della patente sorpasso pericoloso circostanze aggravanti o attenuanti grave eccesso di velocità
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO GIUSEPPE VITTORIO nato a TORINO il 01/11/1978 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe Vittorio Giuliano ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino dell'Il gennaio 2023 di conferma della condanna del Tribunale di Ivrea in ordine al reato di cui all'art. 186 comma 1 e 2 lett.c) e 2 bis d d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Rivarolo Canavese in data 6 aprile 2019. Rilevato che il motivo, con cui è stato dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanza aggravante di cui all'art. 186 comma 2 bis Cds, è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e corretto sotto il profilo giuridico.

Va premesso che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (Sez. 2, n. 31543 dell'08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450). La Corte con percorso argomentativo non illogico ha rilevato che il giudizio in termini di equivalenza si giustificava in ragione della gravità della condotta causativa del sinistro ( l'imputato aveva colliso con una rotonda, l'aveva scavalcata e aveva terminato la marcia nella corsia opposta, mettendo a repentaglio la sicurezza degli utenti della strada) e della capacità a delinquere desumibile dalla precedente condanna a suo carico.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Cons glir estensore Il P esid nte