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Ordinanza — n. 45256/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45256/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45256/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO CONCETTO nato a NISCEMI il 19/08/1992 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Concetto Rizzo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 27 settembre 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Gela in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Niscemi 1'11 marzo 2021 e in ordine al reato di cui all'art. 697 cod. pen. commesso in Niscemi 1'11 marzo 2021. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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art. 697 cod. pen, art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90; Ordinanza — n. 45256/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Niscemi 1'11 marzo 2021 e in ordine al reato di cui all'art. 697 cod. pen. commesso in Niscemi 1'11 marzo 2021. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina reati qualificati contro gli stupefacenti consumo di canapa dipendenza da sostanze tossicodipendenza infrazioni riguardanti la canapa

Disposizioni normative citate

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art. 697 cod. pen
309 commesso in Niscemi 1'11 marzo 2021 e in ordine al reato di cui all'art. 697 cod. pen.
art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90
Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIZZO CONCETTO nato a NISCEMI il 19/08/1992 avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Concetto Rizzo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 27 settembre 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Gela in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Niscemi 1'11 marzo 2021 e in ordine al reato di cui all'art. 697 cod. pen. commesso in Niscemi 1'11 marzo 2021. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è inammissibile per difetto di specificità e, comunque, manifestamente infondato.

La Corte di Appello ha rimarcato il dato ponderale della sostanza detenuta (pari a grammi 16 di cocaina con principio attivo del 75% da cui era possibile ricavare 78 dosi singole) e ha ritenuto che tale dato fosse indicativo dell'inserimento del prevenuto nel contesto del traffico di droga, sicché il fatto non poteva essere considerato lieve. A fronte di tale percorso argomentativo, il ricorrente si limita a richiamare la necessità di una valutazione complessiva, senza tuttavia, indicare elementi tali da scardinare il percorso argomentativo dei giudici di merito.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Consiglier ensore Il Pre