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Ordinanza — n. 45255/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45255/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45255/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH JASPAL (CUI 0OWLQMS) nato il 28/01/1966 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Jaspal Singh ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 12 febbraio 2020 di conferma della condanna del Tribunale di Udine in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Tarvisio il 5 novembre 2013. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è manifestamente infondato. La Corte di Appello non solo ha rimarcato il dato ponderale della sostanza detenuta (pari a kg 51 circa di bulbi essicati di papavero contenenti gr. 412,49 di morfina), ma ha anche ritenuto, in maniera non illogica, tale dato assorbente rispetto a quanto rappresentato dall'appellante a proposito della presunta ingenuità della condotta.

Regesto Legislator

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art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90; Ordinanza — n. 45255/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile. La Corte di Appello ha al riguardo sottolineato che, in assenza di elementi positivi da valorizzare, non potevano essere riconosciute le circostanze attenunati generiche (in tale senso Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01) e che era semmai ostativa la precedente condanna per reati specifici. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti falsificazione dei pesi e delle misure traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze consumo di canapa gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90
Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è manifestamente infondato.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SINGH JASPAL (CUI 0OWLQMS) nato il 28/01/1966 avverso la sentenza del 12/02/2020 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Jaspal Singh ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste del 12 febbraio 2020 di conferma della condanna del Tribunale di Udine in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Tarvisio il 5 novembre 2013. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione nel reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90, è manifestamente infondato. La Corte di Appello non solo ha rimarcato il dato ponderale della sostanza detenuta (pari a kg 51 circa di bulbi essicati di papavero contenenti gr. 412,49 di morfina), ma ha anche ritenuto, in maniera non illogica, tale dato assorbente rispetto a quanto rappresentato dall'appellante a proposito della presunta ingenuità della condotta.

Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile. La Corte di Appello ha al riguardo sottolineato che, in assenza di elementi positivi da valorizzare, non potevano essere riconosciute le circostanze attenunati generiche (in tale senso Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01) e che era semmai ostativa la precedente condanna per reati specifici. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Consigli stensore Il