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Ordinanza — n. 45253/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45253/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45253/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOURDADI AZIZ (CUI 04REG6L) nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Aziz Bourdadi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 17 marzo 2022 di conferma della condanna del Tribunale di La Spezia in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Carugate permanente al 18 maggio 2019. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile e comunque manifestamente infondato. La doglianza è meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e tende a sottoporre a questa Corte una inammissibile diversa interpretazione del compendio probatorio, avendo i giudici di merito spiegato che il ricorrente si serviva, fin dal 2017, della autovettura sulla quale era stata rinvenuta la droga e aveva preso in locazione, sia pure con altro nome, i box ove erano custoditi denaro e droga (pag 4 sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45253/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La Corte, sotto il primo profilo, ha richiamato l'assenza di elementi positivi da valorizzare ai fini della ulteriore mitigazione della pena e, sotto il secondo profilo, ha rilevato che la gravità del reato posto in continuazione (relativo alla detenzione di 11 kg di hashish) e il precedente specifico giustificavano l'aumento della pena base così come stabilito dal giudice di primo grado.

Parole chiave

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dipendenza da sostanze stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza traffico aggravato di stupefacenti abuso di alcol guida nonostante revoca della patente uso di veicolo a motore
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOURDADI AZIZ (CUI 04REG6L) nato il 01/01/1979 avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Aziz Bourdadi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 17 marzo 2022 di conferma della condanna del Tribunale di La Spezia in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Carugate permanente al 18 maggio 2019. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile e comunque manifestamente infondato. La doglianza è meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e tende a sottoporre a questa Corte una inammissibile diversa interpretazione del compendio probatorio, avendo i giudici di merito spiegato che il ricorrente si serviva, fin dal 2017, della autovettura sulla quale era stata rinvenuta la droga e aveva preso in locazione, sia pure con altro nome, i box ove erano custoditi denaro e droga (pag 4 sentenza impugnata).

Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La Corte, sotto il primo profilo, ha richiamato l'assenza di elementi positivi da valorizzare ai fini della ulteriore mitigazione della pena e, sotto il secondo profilo, ha rilevato che la gravità del reato posto in continuazione (relativo alla detenzione di 11 kg di hashish) e il precedente specifico giustificavano l'aumento della pena base così come stabilito dal giudice di primo grado.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Con re estensore . Il