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Ordinanza — n. 45252/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45252/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45252/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAIIWO BASIRU nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Basiru Jaiiwo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 19 dicembre 2022 di conferma della condanna del Gup Tribunale di Cosenza in ordine a sette distinti reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commessi nel mese di settembre e ottobre 2019 in Cosenza. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Va ricordato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45252/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). La Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di doglianza, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice in misura non superiore alla media edittale e ha, a tal fine, operato un coerente e non illogico richiamo alla gravità dei fatti (reato base consistito nella cessione a terzi di complessive 200 dosi di droga leggera e sei reati satelliti costituiti da plurime cessioni continuative a sei diversi assuntori con cadenza di più colte alla settimana).

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti sanzioni penali adeguamento della pena riduzione della pena infrazione grave alla lstup gravità della pena

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Va ricordato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JAIIWO BASIRU nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Basiru Jaiiwo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 19 dicembre 2022 di conferma della condanna del Gup Tribunale di Cosenza in ordine a sette distinti reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commessi nel mese di settembre e ottobre 2019 in Cosenza. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Va ricordato che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). La Corte di Appello, soffermandosi sullo specifico motivo di doglianza, ha ritenuto congruo il trattamento sanzionatorio individuato dal primo giudice in misura non superiore alla media edittale e ha, a tal fine, operato un coerente e non illogico richiamo alla gravità dei fatti (reato base consistito nella cessione a terzi di complessive 200 dosi di droga leggera e sei reati satelliti costituiti da plurime cessioni continuative a sei diversi assuntori con cadenza di più colte alla settimana).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 20