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Ordinanza — n. 45248/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45248/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45248/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Erronea applicazione e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.; Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto che la prima doglianza prospettata nel ricorso attinge la valutazione resa dalla Corte di merito nel negare la causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cod. pen., correttamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, desunto dalle modalità della condotta, dall'entità dell'incidente stradale, dall'assenza di patente di guida, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen, art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 45248/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto, quanto alla seconda doglianza, che la giustificazione contenuta in sentenza non soffre dei vizi lamentati nel ricorso: la Corte di merito ha evidenziato la perseveranza nel delinquere dimostrata dall'imputato, gravato da un precedente per resistenza a P.U. lesioni, sintomatica della insensibilità al rispetto dei precetti della legge. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena inadempimento reiterato commisurazione della pena minorile

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
Erronea applicazione e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.;
art. 99 cod. pen
Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALIERE CRISTIAN nato a CASTROVILLARI il 17/05/1993 avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Cavaliere Cristian, ritenuto responsabile nelle sentenze di merito conformi del reato di cui all'art. 189, comma 6, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Erronea applicazione e manifesta illogicità della motivazione con riferimento all'art. 131-bis cod. pen.;

2. Violazione di legge in relazione all'art. 99 cod. pen. Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto che la prima doglianza prospettata nel ricorso attinge la valutazione resa dalla Corte di merito nel negare la causa di non punibilità di cui all'ad 131 bis cod. pen., correttamente esclusa alla luce del rilevato disvalore oggettivo della condotta accertata, desunto dalle modalità della condotta, dall'entità dell'incidente stradale, dall'assenza di patente di guida, elementi apprezzati con argomentare immune da incongruenze logiche e coerente con le risultanze istruttorie, tale da portare la decisione adottata al riparo da censure prospettabili in sede di legittimità;

Ritenuto, quanto alla seconda doglianza, che la giustificazione contenuta in sentenza non soffre dei vizi lamentati nel ricorso: la Corte di merito ha evidenziato la perseveranza nel delinquere dimostrata dall'imputato, gravato da un precedente per resistenza a P.U. lesioni, sintomatica della insensibilità al rispetto dei precetti della legge. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il P4le