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Ordinanza — n. 45247/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45247/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45247/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIACOTTI MATTEO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO 11 11/02/1989 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Matteo Mangiacotti ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari il 4 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in San Giovanni Rotondo il 23 marzo 2021. Rilevato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45247/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in San Giovanni Rotondo il 23 marzo 2021. Rilevato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena proporzionalità della pena attenuazione libera della pena modalità di calcolo dell'ammenda remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
Matteo Mangiacotti ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari il 4 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIACOTTI MATTEO nato a SAN GIOVANNI ROTONDO 11 11/02/1989 avverso la sentenza del 04/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIvviso alle udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Matteo Mangiacotti ha presentato ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari il 4 febbraio 2022 ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in San Giovanni Rotondo il 23 marzo 2021. Rilevato che a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge. n. 103 del 2017, entrata in vigore il 03/08/2017, è stato introdotto l'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto l'accoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. Considerato che il ricorrente censura in maniera aspecifica il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alla affermazione della penale responsabilità e al mancato riconoscimento della circostanze attenuanti generiche. Il motivo è inammissibile, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez. 5 n. 7333 del 13/11/2018, Alessandria, Rv. 275234 - 01).

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il