Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45244/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45244/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45244/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOGDAN STEFANO nato a ROMA il 27/04/1967 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Bogdan Stefano a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ex art. 62-bis cod. pen.; travisamento dei fatti e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione anche in relazione ai motivi di gravame specificamente enunciati; motivazione incongrua.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 62-bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45244/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ex art. 62-bis cod. pen.; travisamento dei fatti e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione anche in relazione ai motivi di gravame specificamente enunciati; motivazione incongrua.

Parole chiave

Generato dall'IA
importanza del successo d'integrazione restituzione dell'assistenza sociale valutazione del reinserimento assistenza riabilitativa reintegrazione dei beneficiari di una rendita provvedimento sanitario d'integrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 62-bis cod. pen
Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ex art. 62-bis cod.
art. 133 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOGDAN STEFANO nato a ROMA il 27/04/1967 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Bogdan Stefano a mezzo del difensore. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale ex art. 62-bis cod. pen.; travisamento dei fatti e mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione anche in relazione ai motivi di gravame specificamente enunciati; motivazione incongrua.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che il profilo riguardante la determinazione della pena in concreto è è sostenuto da congrua motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto (cfr. pag. 2 della sentenza) e la negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi, rilevanti condanne.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto, quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche che gli elementi evidenziati in motivazione (gravità del fatto e negativa personalità dell'imputato) sono del tutto idonei a rendere conto della decisione assunta Considerato che, secondo consolidato orientamento di questa Corte, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (ex multis Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere e