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Ordinanza — n. 45243/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45243/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45243/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSTIGLIONE CARLO nato a NAPOLI il 28/07/1952 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Postiglione Carlo, ritenuto responsabile del reato di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90). Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45243/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. 309/90). Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti abuso di sostanze sostanze soggette a restrizione traffico qualificato di eroina sottrazione di cose sequestrate azione di rivocazione del sequestro
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POSTIGLIONE CARLO nato a NAPOLI il 28/07/1952 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto da Postiglione Carlo, ritenuto responsabile del reato di illecita detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90). Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa si duole della motivazione espressa dalla Corte di merito in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Ritenuto che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto il profilo dedotto dalla difesa. Ritenuto che la Corte di merito ha fatto buon governo della norma che si assume violata: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantità e qualità della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione, possesso di strumentazione atta al confezionamento in dosi), indicativi della professionalità dell'attività illecita e della rilevante capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività.

Ritenuto che si tratta di motivazione coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018) in cui è stato enunciato il principio che l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata ad alcuni di essi. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore