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Ordinanza — n. 45239/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45239/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45239/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZO GIUSEPPE nato a PALERMO il 09/12/1994 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Giuseppe Pizzo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo de 22 settembre 2022 di conferma della sentenza di condanna del PQM Tribunale di iCaltanissettal in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Palermo il 12 aprile 2018. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici di merito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45239/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Palermo il 12 aprile 2018. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici di merito.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze pericolo di traffico di stupefacenti sostanze soggette a restrizione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIZZO GIUSEPPE nato a PALERMO il 09/12/1994 avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe Pizzo ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo de 22 settembre 2022 di conferma della sentenza di condanna del PQM Tribunale di iCaltanissettal in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Palermo il 12 aprile 2018. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici di merito.

La Corte ha spiegato (pag 5 della sentenza) che Pizzo deteneva un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana da cui erano ricavabili 2600 dosi medie singole, oltre che strumenti atti al taglio e al confezionamento delle singole dosi e che da tali dati doveva inferirsi uno stabile inserimento nel circuito dedito allo spaccio, del tutto incompatibile con la nozione di fatto di lieve entità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Consiglie stensore Il P si