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Ordinanza — n. 45238/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45238/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45238/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUS SALOMON nato a ACERA NEW TOWN( GHANA) il 10/02/1997 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Salomon Augus ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 2 dicembre 2022 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Caltanissetta in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Caltanissetta il 17 luglio 2020. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici di merito.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45238/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Caltanissetta il 17 luglio 2020. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici di merito.

Parole chiave

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consumo di canapa possesso illecito di stupefacenti abuso di sostanze pericolo di traffico di stupefacenti infrazioni riguardanti la canapa dipendenza da alcol

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
270986 - 01) e quello per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AUGUS SALOMON nato a ACERA NEW TOWN( GHANA) il 10/02/1997 avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Salomon Augus ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta del 2 dicembre 2022 di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Caltanissetta in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Caltanissetta il 17 luglio 2020. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è inammissibile perché meramente riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici di merito.

La Corte ha spiegato, con un percorso argomentativo coerente e non illogico, che il ricorrente era stato sorpreso nell'atto di disfarsi di un involucro lanciato dal vano scala adiacente l'appartamento in cui si trovava, involucro che era risultato contenere gr. 103,7 di sostanza stupefacente del tipo hashish pari a n.254 dosi singole. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione della condotta nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90, è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di profilo di censura già vagliato e disatteso dalla Corte territoriale.

I giudici hanno dato rilievo in tale senso al dato ponderale e alle circostanze complessive, incompatibili con il fatto di lieve entità. Rilevato che il terzo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche e alla determinazione della pena, è inammissibile in quanto la motivazione della Corte relativamente al trattamento sanzionatorio è esaustiva e non illogica. E' orientamento consolidato quello per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01) e quello per cui la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama la gravità del reato o la capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto buon governo dei suddetti principi, evidenziando la mancanza di elementi da valorizzare ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio, peraltro contenuto nel minimo edittale. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom