Ordinanza — n. 45237/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORINO GIANLUCA nato a NOCERA INFERIORE il 17/05/1985 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; \ Gianluca Forino ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 19 gennaio 2023, con cui, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Nocera Inferiore in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Nocera Inferiore il 21 marzo 2014, è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e ridotta la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenunati generiche e in genere al trattamento punitivo, è inammissibile in quanto non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45237/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Nocera Inferiore il 21 marzo 2014, è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e ridotta la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenunati generiche e in genere al trattamento punitivo, è inammissibile in quanto non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORINO GIANLUCA nato a NOCERA INFERIORE il 17/05/1985 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; \
MOTIVI DELLA DECISIONE
Gianluca Forino ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 19 gennaio 2023, con cui, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Nocera Inferiore in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Nocera Inferiore il 21 marzo 2014, è stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e ridotta la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenunati generiche e in genere al trattamento punitivo, è inammissibile in quanto non si confronta con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
La Corte (pag 10) ha dato atto dell'assenza di elementi positivi da valutare in tal senso, della oggettiva gravità della condotta di reato contestata e dei precedenti penali a carico dell'imputato, e ha, altresì, confermato il trattamento sanzionatorio, peraltro pari al minimo edittale. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.- pen, è inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
La Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento di detta causa di non punibilità la contestazione della recidiva reiterata specifica, in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 131 bis, comma 3, cod. pen. Rilevato che il terzo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, è inammissibile per difetto di specificità, contenendo la censura una generica critica alla ricostruzione dei fatti operata in sentenza e, in tal modo, sottoponendo alla Corte di legittimità questioni di merito attinenti alla valutazione del compendio probatorio.
Rilevato che il quarto motivo, con cui ha dedotto, la violazione di legge in relazione alla mancata pronuncia ex art. 129 cod. proc. pen, è inammissibile per assenza assoluta di specificità, avendo la Corte, in coerenza con la sentenza di primo grado, richiamato il compendio probatorio da cui era emersa la condotta di reato ascritta al ricorrente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co