Ordinanza — n. 45236/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HOXHA FASLLI nato il 20/01/1986 LIKAJ ALFRED nato il 29/01/1979 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Hoxha Faslli e Likaj Alfred. Rilevato che i ricorrenti lamentano: mancanza, manifesta illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, e delle risultanze processuali in ordine ai reati contestati.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45236/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che i ricorrenti lamentano: mancanza, manifesta illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, e delle risultanze processuali in ordine ai reati contestati.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HOXHA FASLLI nato il 20/01/1986 LIKAJ ALFRED nato il 29/01/1979 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti a mezzo del comune difensore da Hoxha Faslli e Likaj Alfred. Rilevato che i ricorrenti lamentano: mancanza, manifesta illogicità della motivazione, travisamento dei fatti, e delle risultanze processuali in ordine ai reati contestati.
Ritenuto che la sentenza impugnata è assistita da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalla difesa. Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inamnnissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Rilevato che le doglianze espresse nella impugnazione sono generiche, prive di confronto con le argomentazioni illustrate in motivazione e del tutto carenti di specificità. Ritenuto pertanto che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il lreside