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Ordinanza — n. 45234/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45234/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45234/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIERNO CIRE FALL nato il 08/04/1982 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Thierno Cire Fall, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto grammi 3,5 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana (da cui erano ricavabili n. 54 dosi medie singole) e grammi 4,5 lordi di sostanza stupefacente tipo hashish (da cui erano ricavabili 15-16 dosi medie singole).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45234/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto grammi 3,5 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana (da cui erano ricavabili n. 54 dosi medie singole) e grammi 4,5 lordi di sostanza stupefacente tipo hashish (da cui erano ricavabili 15-16 dosi medie singole).

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti infrazione qualificata LStup dipendenza da sostanze precedenti penali rilevanti pericolo di traffico di stupefacenti permesso di promuovere un procedimento penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: THIERNO CIRE FALL nato il 08/04/1982 avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Thierno Cire Fall, ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 per avere illecitamente detenuto grammi 3,5 lordi di sostanza stupefacente del tipo marijuana (da cui erano ricavabili n. 54 dosi medie singole) e grammi 4,5 lordi di sostanza stupefacente tipo hashish (da cui erano ricavabili 15-16 dosi medie singole).

Rilevato che il ricorrente si duole del mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 e della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla ritenuta recidiva, adducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Ritenuto, quanto al primo e secondo motivo di ricorso, che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argonnentativo: attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta dell'imputato, i giudici di merito hanno negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi (quantitativo della sostanza caduta in sequestro, modalità di detenzione, valutazione del contenuto dei messaggi presenti sul cellulare dell'imputato), indicativi della professionalità dell'attività illecita a cui era dedito il ricorrente, non compatibile con la nozione della minima offensività.

Ritenuto che si tratta di motivazione logica e coerente con i principi stabiliti in sede di legittimità (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo), non censurabile in questa sede. Considerato, quanto al terzo motivo di ricorso, che la doglianza espressa dalla difesa -assenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti con giudizio di prevalenza sull'aggravante - risulta del tutto destituite di fondamento, essendo la decisione sorretta da puntuale giustificazione, in cui si pone in rilievo la gravità del fatto e la negativa personalità dell'imputato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore