Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45229/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45229/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45229/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAROSSA SABINO nato a CANOSA DI PUGLIA il 10/04/1978 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Sabino Barbarossa ha presentato ricorso avverso la sentenza del 12 settembre 2022 della Corte di Appello di Bari di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Canosa Di Puglia 1'8 giugno 2021. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45229/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Canosa Di Puglia 1'8 giugno 2021. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca dei proventi di reato traffico aggravato di stupefacenti sostanze soggette a restrizione permesso di promuovere un procedimento penale chiusura dell'istruzione penale abbandono del procedimento penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBAROSSA SABINO nato a CANOSA DI PUGLIA il 10/04/1978 avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sabino Barbarossa ha presentato ricorso avverso la sentenza del 12 settembre 2022 della Corte di Appello di Bari di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Canosa Di Puglia 1'8 giugno 2021. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato in quello di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n.309/90, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

In particolare la Corte ha spiegato che ostavano al riconoscimento del fatto di lieve entità il quantitativo di sostanza stupefacente sequestrato (pari a 107 dosi), il contestuale rinvenimento di strumenti atti al confezionamento delle dosi singole e la disponibilità di una vasta clientela, comprovata dagli appunti relativi alle cessioni effettuate. I giudici hanno, dunque, richiamato circostanze che, contrariamente a quanto osservato dal ricorrente, sono ancorate a dati di fatto e non hanno natura presuntiva, Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Consigliere stensore Il P si