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Ordinanza — n. 45226/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45226/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIKRI MUSTAPHA nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI,: ì MOTIVI DELLA DIECISIONE Mustapha Fikri ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 4 ottobre 2022 di conferma della sentenza di condanna del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Como in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Colverde dal mese di gennaio 2016 al 9 maggio 2018 e dal 6 novembre 2018 al mese di gennaio 2021.

Regesto Legislator

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art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 45226/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Quanto al primo profilo, va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti e che, pertanto, l'ultimo episodio rappresentava indice di ingravescente capacità a delinquere.

Parole chiave

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testimone a carico testimonianza della vittima carenza di credibilità oggettiva prove corroboranti pericolo di collusione con testimoni prove acquisite illegalmente

Disposizioni normative citate

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art. 81 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIKRI MUSTAPHA nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI,: ì MOTIVI DELLA DIECISIONE Mustapha Fikri ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 4 ottobre 2022 di conferma della sentenza di condanna del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Como in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Colverde dal mese di gennaio 2016 al 9 maggio 2018 e dal 6 novembre 2018 al mese di gennaio 2021.

Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione con riferimento alla affermazione della responsabilità ed in particolare alla identificazione del ricorrente, è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito (pag. 14 della sentenza impugnata) e volto comunque a sottoporre alla Corte di Legittimità la rivalutazione del compendio probatorio e, dunque, una questione di fatto. Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva e alla determinazione degli aumenti di pena in continuazione, è manifestamente infondato.

Quanto al primo profilo, va ricordato che in tema di recidiva ritualmente contestata, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, escludendo l'aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, De Silvio, Rv. 256713). Nel caso di specie la Corte di Appello ha spiegato, con un percorso argomentativo rispondente al principio sopra richiamato, che il ricorrente era gravato da numerosi precedenti e che, pertanto, l'ultimo episodio rappresentava indice di ingravescente capacità a delinquere.

Quanto al secondo profilo, si osserva che nel caso di specie l'aumento per la continuazione è stato determinato in misura di soli tre mesi. Vero è che le Sezioni Unite hanno chiarito che è necessaria la specifica indicazione degli aumenti di pena per i reati satelliti e che sussiste uno specifico onere di motivazione in merito alla misura dell'aumento, così da rendere «conoscibili gli elementi che hanno condotto alla definizione di quel valore». Tuttavia il Supremo Collegio ha anche precisato che (ò l'onere motivazionale è variabile, ovvero debba essere rapportato all'entità della pena e, soprattutto, al discostamento rispetto al minimo edittale, in base ai parametri affermati dalla consolidata giurisprudenza con riguardo alla determinazione della pena base: la motivazione, pertanto, deve essere idonea a far ritenere «che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen.; che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene; che sia stato rispettato, ove ravvisabile, il rapporto di proporzione tra le pene, riflesso anche della relazione interna agli illeciti accertati" (Sez.

U , n. 47127 del 24/06/2021, Pezzone, Rv. 282269) Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il