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Ordinanza — n. 45225/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45225/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45225/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE NICOLA nato a TORREMAGGIORE il 04/09/1982 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Forte Nicola, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, di plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta:

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45225/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Erronea applicazione di legge, dolenso della totale carenza di motivazione in merito alla responsabilità dell'imputato ed al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, quanto al primo motivo di doglianza, che il ricorrente ha, innanzi alla Corte distrettuale, rinunciato ai motivi di appello riguardanti il profilo della penale responsabilità, insistendo solo su quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Considerato che la rinuncia ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006 - 01).

Parole chiave

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circostanza attenuante adeguamento della pena motivazione del mutamento giurisprudenza difetto di motivazione motivi validi scemata imputabilità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTE NICOLA nato a TORREMAGGIORE il 04/09/1982 avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da Forte Nicola, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, di plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina, riqualificati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che la difesa lamenta:

1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione;

2. Erronea applicazione di legge, dolenso della totale carenza di motivazione in merito alla responsabilità dell'imputato ed al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Rilevato, quanto al primo motivo di doglianza, che il ricorrente ha, innanzi alla Corte distrettuale, rinunciato ai motivi di appello riguardanti il profilo della penale responsabilità, insistendo solo su quelli relativi al trattamento sanzionatorio. Considerato che la rinuncia ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi rinunciati (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv. 278006 - 01).

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che il rilievo difensivo è del tutto destituito di fondamento, avendo l'imputato beneficato della concessione delle attenuanti generiche già in primo grado. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore jIl P l