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Ordinanza — n. 45224/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45224/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45224/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINE() PASQUALE nato a ALTAMURA il 12/02/1991 avverso la sentenza del 06/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIdati:LaiuciecrOrparti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Esaminato il ricorso proposto da Fineo Pasquale avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata, con cui l'imputato si duole della mancata considerazione da parte del giudice di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e della mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45224/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. proc. pen. e della mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

Parole chiave

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motivi di cassazione impugnazione di decisioni amministrative cognizione del ricorso per cassazione opposizione al precetto esecutivo piano di esecuzione delle pene modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Considerato che il primo rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FINE() PASQUALE nato a ALTAMURA il 12/02/1991 avverso la sentenza del 06/10/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIdati:LaiuciecrOrparti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Esaminato il ricorso proposto da Fineo Pasquale avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata, con cui l'imputato si duole della mancata considerazione da parte del giudice di eventuali cause di immediato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e della mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto.

Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che il primo rilievo difensivo non rientra tra quelli per i quali è proponibile l'impugnazione e che la censura è comunque palesemente contraddetta dal contenuto della pronuncia, in cui si richiama espressamente l'art. 129 cod.proc.pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste.

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che la doglianza, posta in termini assolutamente generici, è del tutto destituita di fondamento, avendo il giudice di merito, sia pure succintamente, affrontato il tema e sostenuto la correttezza della qualificazione giuridica del fatto. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità del ricorso deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello procedimentale per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, la dichiarazione senza formalità.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consiglie