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Ordinanza — n. 45223/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45223/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45223/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOBBI STEFANIA nato a SAVIGNANO SUL RUBICONE il 04/03/1965 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI,; Stefania Gobbi ha presentato ricorso avverso la sentenza del 14 marzo 2022 della Corte di Appello di Bologna di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Forlì in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), 2 bis, D.Igs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Savignano sul Rubicone il 28 aprile 2017. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dei risultati dell'alcotest, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45223/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2 lett. c), 2 bis, D.Igs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Savignano sul Rubicone il 28 aprile 2017. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dei risultati dell'alcotest, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

Parole chiave

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esame d'idoneità alla guida guida in stato di ebbrezza qualificata esame dell'alito corsa di controllo guida nonostante revoca della patente sicurezza stradale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GOBBI STEFANIA nato a SAVIGNANO SUL RUBICONE il 04/03/1965 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI,;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Stefania Gobbi ha presentato ricorso avverso la sentenza del 14 marzo 2022 della Corte di Appello di Bologna di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Forlì in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c), 2 bis, D.Igs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Savignano sul Rubicone il 28 aprile 2017. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità dei risultati dell'alcotest, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

In particolare la Corte ha spiegato che la difesa non aveva assolto all'onore di allegazione in ordine al non corretto funzionamento dell'apparecchio, in conformità con il consolidato orientamento per cui la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell'art. 379 reg. esec. cod. strada debba essere sollecitata dall'imputato, sul quale grava un onere di allegazione volto a contestare la validità dell'accertamento eseguito: tale ónere deve concretizzarsi nell'allegazione di un qualche dato che possa far dubitare che l'omologazione o la revisione possano essere avvenute (oltre a Sez. 4, n. 33978 del 17/03/2021, Garbin, Rv. 281828, cfr. anche:

Sez. 4, n. 3939 del 12/01/2021, Sciarra, non massimata; Sez. 4, n. 35951 del 25/11/2020, Bucciarelli, non massimata). Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, è anch'esso inammissibile in quanto mera riproposizione della doglianza già formulata in appello in assenza di confronto con il percorso argomentativo della Corte. Nella sentenza impugnata si è dato atto che, sulla base della ricostruzione degli agenti accertatori, l'urto fra i due veicoli era stato determinato dalla mancata concessione della precedenza da parte dell'imputata al mezzo che stava sopraggiungendo nella rotatoria e che la violazione della regola cautelare era da ricondursi allo stato di alterazione della Gobbi.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Consig re este