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Ordinanza — n. 45222/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45222/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45222/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKAJ FATJON nato a FIER( ALBANIA) il 19/08/1992 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Fatjon Sakaj ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 12 aprile 2022 di conferma della sentenza di condanna del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Bisceglie il 21 febbraio 2015. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con cui si è dato atto dell'assenza di elementi di segno positivo e dei precedenti specifici che gravano sul ricorrente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45222/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Bisceglie il 21 febbraio 2015. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con cui si è dato atto dell'assenza di elementi di segno positivo e dei precedenti specifici che gravano sul ricorrente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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recupero dei costi difesa contro le pratiche di dumping o di sovvenzione attenuazione della pena spese per i mezzi ausiliari restituzioni all'esportazione procedimenti e rimedi accessori
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAKAJ FATJON nato a FIER( ALBANIA) il 19/08/1992 avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Fatjon Sakaj ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 12 aprile 2022 di conferma della sentenza di condanna del Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Trani in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Bisceglie il 21 febbraio 2015. Rilevato che il motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenunati generiche, è inammissibile, in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente con cui si è dato atto dell'assenza di elementi di segno positivo e dei precedenti specifici che gravano sul ricorrente. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente Ei I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Consigli estensore Il Pr sident