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Ordinanza — n. 45221/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45221/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45221/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDINA GIUSEPPE nato a FOGGIA il 02/09/1997 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI,: Giuseppe Rendina ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 31 marzo 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Foggia ex art. 442 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in San Marco in Lamis il 12 novembre 2020. Rilevato che i due motivi, con cui sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili.

Regesto Legislator

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art. 442 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45221/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 442 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in San Marco in Lamis il 12 novembre 2020. Rilevato che i due motivi, con cui sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili.

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena revisione della sentenza penale remissione della pena scemata imputabilità individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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art. 442 cod. proc. pen
Giuseppe Rendina ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 31 marzo 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Foggia ex art. 442 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDINA GIUSEPPE nato a FOGGIA il 02/09/1997 avverso la sentenza del 31/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI,:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Giuseppe Rendina ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari del 31 marzo 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Foggia ex art. 442 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in San Marco in Lamis il 12 novembre 2020. Rilevato che i due motivi, con cui sono stati dedotti il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla affermazione di responsabilità e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili.

In primo luogo si osserva che in sede di appello il ricorrente aveva rinunciato ai motivi sulla responsabilità e chiesto solo la riduzione della pena nel minimo edittale. Inoltre anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, il motivo è aspecifico, risolvendosi in mere affermazioni di principio in assenza di confronto con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, nella quale si è dato atto che la condotta di reato, oltre ad essere grave in sé, era stata posta in essere nel momento in cui il ricorrente si trovava ristretto agli arresti domiciliari.

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il