Ordinanza — n. 45219/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARICOLA FRANCESCO nato a BARI il 05/06/1996 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Caricola Francesco ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Bari, di condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1032,00 di multa. L'imputato, a mezzo di difensore, lamenta il vizio di motivazione, sostenendo l'omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45219/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, a mezzo di difensore, lamenta il vizio di motivazione, sostenendo l'omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARICOLA FRANCESCO nato a BARI il 05/06/1996 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Caricola Francesco ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Bari, di condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1032,00 di multa. L'imputato, a mezzo di difensore, lamenta il vizio di motivazione, sostenendo l'omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. L'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e i motivi proposti sono del tutto generici. Per un verso, infatti, il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod. proc. pen.; per altro verso la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza, nella quale sono indicate, in modo puntuale, le ragioni poste a fondamento del decisum e gli specifici elementi di prova fondanti la pronuncia di colpevolezza a carico del prevenuto.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente