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Ordinanza — n. 45219/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45219/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45219/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARICOLA FRANCESCO nato a BARI il 05/06/1996 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Caricola Francesco ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Bari, di condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1032,00 di multa. L'imputato, a mezzo di difensore, lamenta il vizio di motivazione, sostenendo l'omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45219/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'imputato, a mezzo di difensore, lamenta il vizio di motivazione, sostenendo l'omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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legittimazione a ricorrere legittimazione ad agire carenza di legittimazione difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto a un difensore legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
L'imputato, a mezzo di difensore, lamenta il vizio di motivazione, sostenendo l'omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARICOLA FRANCESCO nato a BARI il 05/06/1996 avverso la sentenza del 08/03/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Caricola Francesco ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui, a seguito di giudizio abbreviato, è stata confermata la pronuncia del Tribunale di Bari, di condanna alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 1032,00 di multa. L'imputato, a mezzo di difensore, lamenta il vizio di motivazione, sostenendo l'omessa valutazione di eventuali cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. L'impugnazione non contiene alcuna enunciazione specifica delle ragioni di fatto e di diritto che la sorreggono e i motivi proposti sono del tutto generici. Per un verso, infatti, il ricorrente non specifica sotto quale profilo troverebbe applicazione l'art. 129 cod. proc. pen.; per altro verso la difesa non si confronta con la motivazione della sentenza, nella quale sono indicate, in modo puntuale, le ragioni poste a fondamento del decisum e gli specifici elementi di prova fondanti la pronuncia di colpevolezza a carico del prevenuto.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Pr sidente