Ordinanza — n. 45217/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZOUGAGH BRAHIM nato il 01/01/1972 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Azougagh Brahinn, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente si duole del giudizio di bilanciamento operato dalla Corte di merito, lamentando che le attenuanti generiche sono state riconosciute soltanto equivalenti rispetto alla contestata recidiva e, più in generale, della eccessività della pena inflitta.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45217/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente si duole del giudizio di bilanciamento operato dalla Corte di merito, lamentando che le attenuanti generiche sono state riconosciute soltanto equivalenti rispetto alla contestata recidiva e, più in generale, della eccessività della pena inflitta.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZOUGAGH BRAHIM nato il 01/01/1972 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Azougagh Brahinn, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Rilevato che il ricorrente si duole del giudizio di bilanciamento operato dalla Corte di merito, lamentando che le attenuanti generiche sono state riconosciute soltanto equivalenti rispetto alla contestata recidiva e, più in generale, della eccessività della pena inflitta.
Considerato che la prima doglianza è del tutto destituita di fondamento, avendo la Corte di appello escluso la recidiva ritenuta in primo grado. Considerato, quanto al trattamento sanzionatorio, che la pena base individuata in sentenza si discosta di poco dal minimo edittale e che. in tali casi, il giudice di merito non è tenuto ad esprimere una specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo ai criteri di equità e congruità, rimanendo comunque insindacabile in sede di legittimità la scelta sanzionatoria operata ove non sia frutto, come nel presente caso, di scelte arbitrarie (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il res