Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded arguments regarding evidence interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Anis Sablaoui inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law and flawed reasoning regarding his criminal liability for drug possession. The court rejected these claims as merely reproducing issues already adequately examined by the lower courts and deemed the new interpretation of the evidence manifestly unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the new interpretation of the evidence is not supported by the established facts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABLAOUI ANIS nato il 05/03/1989 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI,:
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anis Sablaoui ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18 febbraio 2022 di conferma della condanna del Tribunale di Bologna in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Bologna il 14 settembre 2015. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità, è inammissibile e comunque manifestamente infondato. La doglianza è meramente riproduttiva di profili già adeguatamente vagliati e tende a sottoporre a questa Corte una inammissibile diversa interpretazione del compendio probatorio, avendo i giudici di merito dato conto in maniera esaustiva e coerente della condotta dell'imputato consistita nel nascondere la droga nel cestino dei rifiuti ove poi era stata rinvenuta dagli operanti (pag 3 sentenza impugnata) Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Consigli stensore Il Presijl