Ordinanza — n. 45214/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVE DOMENICO nato a ORTA NOVA il 04/10/1970 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Domenico Bove ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari con cui in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Foggia in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Foggia il 31 maggio 2019, ha ridotto la pena a mesi otto di reclusione e euro 1.200 di multa Rilevato che il primo motivo e il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, in quanto mera riproposizione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con percorso argonnentativo logico e coerente.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45214/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Foggia il 31 maggio 2019, ha ridotto la pena a mesi otto di reclusione e euro 1.200 di multa Rilevato che il primo motivo e il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, in quanto mera riproposizione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con percorso argonnentativo logico e coerente.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVE DOMENICO nato a ORTA NOVA il 04/10/1970 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Domenico Bove ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari con cui in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Foggia in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Foggia il 31 maggio 2019, ha ridotto la pena a mesi otto di reclusione e euro 1.200 di multa Rilevato che il primo motivo e il secondo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e al trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, in quanto mera riproposizione di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con percorso argonnentativo logico e coerente.
In particolare: - con riferimento alla destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, la Corte di Appello ha chiarito che la Guardia di Finanza aveva monitorato in diretta uno scambio, sia pure nei confronti di un acquirente poi non identificato, e che tale circostanza valeva a provare la illiceità della detenzione della droga rinvenuta in casa, insieme al materiale per il confezionamento e al denaro; - con riferimento alle spontanee dichiarazioni rese nell'immediatezza, la Corte di Appello ha richiamato il principio pacifico per cui le stesse sono utilizzabili nell'ambito del rito abbreviato; - con riferimento al trattamento sanzionatorio, la Corte ha chiarito che la recidiva era stata correttamente contestata, in ragione dei plurimi precedenti, e che conseguentemente il giudizio di bilanciamento poteva essere effettuato solo in termini di equivalenza.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il ConsicJier estensore Il