Ordinanza — n. 45213/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LANZIERI ALESSANDRO nato a SCAFATI il 06/02/1997 ALBANO ANNA nato a POMPEI il 04/01/1971 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 45213/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 7 ord. n. 33464/23 n.m.). Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actunn la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LANZIERI ALESSANDRO nato a SCAFATI il 06/02/1997 ALBANO ANNA nato a POMPEI il 04/01/1971 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visti gli atti e la sentenza impugnata, Rilevato che i ricorsi risultano proposti personalmente dagli imputati in data 17/1/2023. Rilevato che: - la legge 23 giugno 2017, n.103, entrata in vigore il 3 agosto 2017, all'art.1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso «Salvo che la parte non vi provveda personalmente»; - la modifica normativa impone, dalla sua entrata in vigore, che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. - secondo orientamento consolidato della Corte di legittimità è irrilevante, per la natura personale dell'atto di impugnazione, sia l'autenticazione, ad opera di un legale, della firma del ricorrente, sia la sottoscrizione del difensore "per accettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell'atto stesso (Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475-01;
Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zhair, Rv. 274636-01; Sez. 7 ord. n. 33464/23 n.m.). Considerato che, in applicazione del principio processuale tempus regit actunn la declaratoria d'inammissibilità del ricorso deve avvenire «senza formalità» (de plano) in base al disposto dell'art. 605, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione all'art. 591, comma 1-lett. a), cod. proc. pen., come introdotto dalla già citata legge n. 103 del 2017. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa dei ricorrenti (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19 ottobre 2023 Il Consigliere estensor