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Ordinanza — n. 45212/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug conviction for inadmissible challenge to sentencing and generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45212/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Nicola Sautto inadmissible regarding his conviction for illegal cocaine possession. The appellant argued for generic mitigating circumstances and challenged the sentence's congruity, but the court found these grounds legally insufficient. The decision rests on the principle that cassation reviews cannot re-evaluate sentencing discretion or require explicit reasoning for every defense point when the lower court's reasoning is sound.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The Court of Cassation cannot review the congruity of the sentence or require a specific evaluation of every mitigating circumstance if the lower court's decision is based on relevant elements and lacks arbitrariness.

Parole chiave

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illegal drug possession generic mitigating circumstances sentencing congruity review inadmissible appeal Corte di Cassazione attenuazione della pena revisione della sentenza penale riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 62 bis cod. pen.
265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod.
Artt. 132 e 133 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016 - De Cotiis
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - Ferrario
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAUTTO NICOLA nato a NAPOLI il 04/05/1977 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da Sautl:o Nicola, ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990, perché illecitamente deteneva sostanza stupefacente di tipo cocaina. Rilevato che il ricorrente lamenta:

1. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;

2. Violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen Considerato, quanto al primo motivo di ricorso, che la sentenza è sorretta da conferente apparato argomentativo, avendo la Corte di merito posto a fondamento del diniego del beneficio la negativa personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti specifici (in termini Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826:«In tema di diniego della concessione delle attenuanti generiche, la "ratio" della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; ne deriva che queste ultime possono essere negate anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità»).

Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere