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Ordinanza — n. 45211/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45211/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45211/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGNOZZI VINCENZO nato a SAN MARTINO VALLE CAUDINA il 10/10/1979 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Vincenzo Pagnozzi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli di conferma della condanna del Tribunale di Benevento in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Benevento il 6 settembre 2019. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La Corte di Appello in proposito ha osservato, con un percorso argomentativo esaustivo e non illogico, che non erano concedibili all'imputato le circostanze attenunati generiche, né era possibile escludere la recidiva, in ragione del precedenti specifici e dell'essere stato il fatto commesso mentre il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45211/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Benevento il 6 settembre 2019. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La Corte di Appello in proposito ha osservato, con un percorso argomentativo esaustivo e non illogico, che non erano concedibili all'imputato le circostanze attenunati generiche, né era possibile escludere la recidiva, in ragione del precedenti specifici e dell'essere stato il fatto commesso mentre il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione attenuazione della pena azione civile risarcimento alle vittime di reati revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGNOZZI VINCENZO nato a SAN MARTINO VALLE CAUDINA il 10/10/1979 avverso la sentenza del 07/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Vincenzo Pagnozzi ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli di conferma della condanna del Tribunale di Benevento in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, commesso in Benevento il 6 settembre 2019. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. La Corte di Appello in proposito ha osservato, con un percorso argomentativo esaustivo e non illogico, che non erano concedibili all'imputato le circostanze attenunati generiche, né era possibile escludere la recidiva, in ragione del precedenti specifici e dell'essere stato il fatto commesso mentre il ricorrente era ristretto agli arresti domiciliari. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Consigli stensore Il Pre de