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Ordinanza — n. 45210/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45210/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45210/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGAMINO SALVATORE nato a CARINI il 01/01/1983 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Salvatore Bergamino ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha ridotto la pena ad anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla reiezione della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, è costituito da doglianze generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno. La Corte di Appello in proposito ha osservato che la parte non aveva prospettato una assoluta necessità, a fronte della celebrazione del rito abbreviato, in ordine a richieste istruttorie di cui non era stata segnalata anche solo l'opportunità in primo grado. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 45210/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha ridotto la pena ad anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla reiezione della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, è costituito da doglianze generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno. La Corte di Appello in proposito ha osservato che la parte non aveva prospettato una assoluta necessità, a fronte della celebrazione del rito abbreviato, in ordine a richieste istruttorie di cui non era stata segnalata anche solo l'opportunità in primo grado. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate accertamento insufficiente dei fatti ritiro della domanda di revisione restituzione in pristino riapertura della pratica
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERGAMINO SALVATORE nato a CARINI il 01/01/1983 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Salvatore Bergamino ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Palermo in ordine al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha ridotto la pena ad anni 1 mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di multa. Rilevato che il motivo di ricorso, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla reiezione della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, è costituito da doglianze generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno. La Corte di Appello in proposito ha osservato che la parte non aveva prospettato una assoluta necessità, a fronte della celebrazione del rito abbreviato, in ordine a richieste istruttorie di cui non era stata segnalata anche solo l'opportunità in primo grado. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 ottobre 2023 Il Consiglie estensore Il Pres e