Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45208/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45208/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45208/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIEDDU TOMASO nato a SASSARI il 10/04/1991 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Tomaso Nieddu ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari- sezione distaccata di Sassari- di conferma della condanna del Tribunale CA.JC3 diSassarkin ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 45208/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. peli., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

Parole chiave

Generato dall'IA
guida in stato di ebbrezza qualificata esame dell'alito esame d'idoneità alla guida abuso di alcol test sul consumo di droga corsa di controllo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello.
art. 133 cod. pen
peli., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIEDDU TOMASO nato a SASSARI il 10/04/1991 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tomaso Nieddu ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari- sezione distaccata di Sassari- di conferma della condanna del Tribunale CA.JC3 diSassarkin ordine al reato di cui all'art. 186 comma 2 lett.

c) e 2 sexies d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, commesso in San Teodoro 1'11 giugno 2017. Rilevato che il primo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto, è inammissibile, in quanto teso a rivalutare elementi di fatto e comunque mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argornentativo logico e coerente (pag. 14 della sentenza impugnata in cui la Corte ha rilevato che era rimasto indimostrato, in difetto di riscontri scientifici, che l'uso del collutorio avesse potuto influire sull'esito dell'accertamento etilometrico).

Considerato che il secondo motivo, con cui ha dedotto il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen., è inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censura già vagliata e disattesa dalla Corte di Appello. Va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. peli., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e dopo le modifiche ad opera dell'art. 1 comma 1 lett.

c) d. 1gs. 10 ottobre 2022 n. 150, anche alla condotta successiva al reato. A tal fine, non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, ma è sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647), dovendo comunque il giudice motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, per valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, non potendo far ricorso a mere clausole di stile (Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Venezia, Rv. 275940).

Trattandosi, quindi, di una valutazione da compiersi sulla base dei criteri di c:ui all'art. 133 cod. pen., essa rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, di conseguenza, non può essere sindacata dalla Corte di legittimità, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione posti a sostegno. La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi e la relativa motivazione, con cui è stata ritenuta decisiva la gravità del fatto (in ragione dell'elevato tasso alcolemico e dell'essere avvenuto il fatto in una nottata estiva con traffico intenso), non presenta evidenti discrasie di ordine logico.

Considerato che il terzo motivo, con cui ha dedotto la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, posto che la Corte di Appello ha al riguardo sottolineato l'assenza in atti di elementi da valorizzare in tal senso e il precedente a carico dell'imputata. E' orientamento consolidato quello per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986 - 01).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. •

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il