Ordinanza — n. 45205/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONCINI CLAUDIO nato a RIO DE JANEIRO( BRASILE) il 04/10/1965 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI; Claudio Baroncini ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna di conferma della condanna del Tribunale di Modena in ordine al reato di cui all'art. 187 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Modena il 9 aprile 2017. In data 3 ottobre 2023 il ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Rilevato che il motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità degli esiti degli accertamenti clinici per mancato avviso all'imputato di farsi assistere da difensore di fiducia ex art. 114 disp att. cod. proc. pen., è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente' vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coretto sotto il profilo giuridico.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 114 disp. att. cod. proc. pen; Ordinanza — n. 45205/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte ha dato atto che l'avviso era stato formulato verbalmente, così come chiarito dalla testimonianza del verbalizzante ( pag 4. della sentenza impugnata), in conformità dell'orientamento per cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere dato senza formalità, non essendo, a tal fine, necessaria l'attestazione di alcuna formula sacramentale, purché lo stesso sia idoneo al raggiungimento dello scopo (Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, Rossi, Rv. 279958 ).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARONCINI CLAUDIO nato a RIO DE JANEIRO( BRASILE) il 04/10/1965 avverso la sentenza del 11/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA ANGELA RICCI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Claudio Baroncini ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna di conferma della condanna del Tribunale di Modena in ordine al reato di cui all'art. 187 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Modena il 9 aprile 2017. In data 3 ottobre 2023 il ricorrente ha depositato memoria con cui ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Rilevato che il motivo, con cui sono stati dedotti la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta utilizzabilità degli esiti degli accertamenti clinici per mancato avviso all'imputato di farsi assistere da difensore di fiducia ex art. 114 disp att. cod. proc. pen., è inammissibile in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente' vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coretto sotto il profilo giuridico.
La Corte ha dato atto che l'avviso era stato formulato verbalmente, così come chiarito dalla testimonianza del verbalizzante ( pag 4. della sentenza impugnata), in conformità dell'orientamento per cui in tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore, ex art. 114 disp. att. cod. proc. pen., può essere dato senza formalità, non essendo, a tal fine, necessaria l'attestazione di alcuna formula sacramentale, purché lo stesso sia idoneo al raggiungimento dello scopo (Sez. 4, n. 27110 del 15/09/2020, Rossi, Rv. 279958 ).
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 otto