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Ordinanza — n. 45204/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 45204/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45204/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Macchia Marino, imputato nel procedimento pendente davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Bari, dott. Parisi, avanza richiesta di rimessione del processo, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., lamentando l'esistenza di una situazione di potenziale pregiudizio nei suoi confronti, collegata ad una "forte, continua ed insistente campagna di stampa sia cartacea che on-line" a lui avversa, con conseguente pericolo di turbamento al sereno svolgimento del processo. Il ricorrente lamenta che la pendenza di detto procedimento avrebbe creato una diffusa situazione di incompatibilità territoriale e/o ambientale nell'ambito del distretto giudiziario di Bari.

Regesto Legislator

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art. 45 cod. proc. pen, art. 46 cod. proc. pen, art. 611 c.p; Ordinanza — n. 45204/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Parisi, avanza richiesta di rimessione del processo, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., lamentando l'esistenza di una situazione di potenziale pregiudizio nei suoi confronti, collegata ad una "forte, continua ed insistente campagna di stampa sia cartacea che on-line" a lui avversa, con conseguente pericolo di turbamento al sereno svolgimento del processo. Il ricorrente lamenta che la pendenza di detto procedimento avrebbe creato una diffusa situazione di incompatibilità territoriale e/o ambientale nell'ambito del distretto giudiziario di Bari.

Parole chiave

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mutamento della situazione nel paese d'origine grave deficienza del procedimento all'estero rinvio del dibattimento migrazione forzata declinatoria di competenza ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 45 cod. proc. pen
Parisi, avanza richiesta di rimessione del processo, ai sensi dell'art. 45 cod.
art. 46 cod. proc. pen
Tanto premesso, si osserva come la richiesta di rimessione prevista dall'art. 46 cod. proc. pen.
art. 611 c.p
pen.), deve essere dichiarata inammissibile con il rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 c.p.p, 3.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: MACCHIA MARINO nato a BITONTO il 17/08/1981 trasmessa dal TRIBUNALE di BARI con ordinanza del 17/01/2023 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAROSARIA BRUNO; t

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Macchia Marino, imputato nel procedimento pendente davanti al Giudice monocratico del Tribunale di Bari, dott. Parisi, avanza richiesta di rimessione del processo, ai sensi dell'art. 45 cod. proc. pen., lamentando l'esistenza di una situazione di potenziale pregiudizio nei suoi confronti, collegata ad una "forte, continua ed insistente campagna di stampa sia cartacea che on-line" a lui avversa, con conseguente pericolo di turbamento al sereno svolgimento del processo. Il ricorrente lamenta che la pendenza di detto procedimento avrebbe creato una diffusa situazione di incompatibilità territoriale e/o ambientale nell'ambito del distretto giudiziario di Bari.

2. Tanto premesso, si osserva come la richiesta di rimessione prevista dall'art. 46 cod. proc. pen. debba individuare e descrivere con precisione quale sia in concreto la "grave situazione locale" delineata in astratto dall'art. 45 del codice di rito, rappresentando in termini chiari, comprensibili e controllabili e, perciò, non generici, i dati di fatto e le argomentazioni sui cui la richiesta stessa si fonda. Nella specie la richiesta è connotata da assoluta genericità, non indicando, al di là di meri sospetti e del riferimento all'adozione di provvedimenti giurisdizionali diversi da quelli attesi, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto.

L'istanza, affetta da manifesta infondatezza anche in ragione della mancata allegazione di documentazione a sostegno della prospettata "suspicione" (art. 46, comma 3, cod. proc. pen.), deve essere dichiarata inammissibile con il rito camerale non partecipato previsto dall'art. 611 c.p.p, 3. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2023 Il Consigliere esten