Appeal dismissed for calumny claim against drug user; court finds no evidence of false accusations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Barnak Abdelkhalek inadmissible regarding a claim of calumny against a drug user. The lower court had already refuted the argument that the user's statements were false, noting that investigative activities against other subjects and the user's identification of the appellant's physical features corroborated the user's knowledge. Consequently, the court upheld the dismissal of the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.; Art. 607 c.p.: A claim of calumny is inadmissible when the lower court has already established that the declarant's statements were supported by investigative evidence and physical identification, rendering the allegation of false accusations unfounded.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARNAK ABDELKHALEK nato il 26/11/1995 avverso la sentenza del 21/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Barnak Abdelkhalek. OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di merito che ha rilevato l'assenza di elementi che potessero portare a ritenere che le dichiarazioni rese dal consumatore di sostanza stupefacente (qualifica che il ricorrente vorrebbe mettere in discussione attraverso precluse valutazioni in fatto) potessero avere contenuto calunnioso, avendo trovato conferma nelle attività investigative nei confronti di altri soggetti, ricevendo non necessario riscontro allorché il dichiarante ha indicato elementi fisiognomici del ricorrente idonei a corroborare l'effettiva conoscenza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2