Cassation court dismisses appeal as it attempts to re-evaluate evidence regarding drug trafficking intent already decided by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible because it sought to assign an alternative reading to the probative results, an operation precluded in the stage of legality. The lower court had already determined that the quantity of seized marijuana, the presence of a precision scale, and a package containing numerous transparent sachets proved the substance was intended for trafficking. The cassation court rejected the argument that these facts could support a different conclusion, upholding the conviction based on the established evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal in the stage of legality is inadmissible if it attempts to re-evaluate the probative results or assign an alternative reading to facts already sufficiently established by the lower court to support the conviction.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARBU ALEXANDRU LAURENTIU nato il 14/11/1989 avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Barbu Alexandru Laurentiu; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato che il quantitativo di sostanza stupefacente rinvenuto all'interno dell'appartamento e per la presenza nel luogo ove occultato, di un bilancino di precisione e di una confezione contenenti numerose bustine trasparenti, deponessero per una destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente del tipo marijuana in sequestro; che il ricorso tende ad assegnare alle risultanze probatorie una alternativa lettura, operazione preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/1