Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45063/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for quantity and purity reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45063/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued for a different legal qualification of the offense, but the appellate court had already rejected this by emphasizing the significant quantity of 640 medium doses and the high purity of the substance found. Consequently, the court ruled that the appellant's arguments were repetitive and insufficient to overturn the original decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 366 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant's criticism of the factual qualification is identical to that already adequately refuted by the appellate court based on the weight of circumstances regarding quantity and purity.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking inadmissible appeal quantity of drugs purity of substance Cassation procedure reati qualificati contro gli stupefacenti gravità della pena censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 366 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARLOMOSTI DANIELE nato a ROMA il 07/08/1978 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Carlomosti Daniele; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha qualificato il fatto nel delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha escluso la riqualificazione nel fatto di lieve entità ritenendo preminente il dato ponderale in ragione delle 640 dosi medie ricavabili e della particolare purezza dello stupefacente rinvenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/