Cassation court dismisses appeal on cocaine trafficking and violent obstruction charges due to confirmed lower court findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Perez Peralta Reyna inadmissible, upholding the second-instance judgment. The appellant challenged the conviction for cocaine trafficking under the severe category and for violent conduct intended to obstruct arrest. The appellate court had already correctly distinguished the drug quantity and established the violent nature of the actions, rendering the cassation arguments insufficient.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990; Art. 337 c.p.: An appeal is inadmissible when the appellate court has already properly evaluated the qualitative and quantitative elements of the offense and the violent intent of the conduct, leaving no room for the cassation court to re-evaluate the facts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEREZ PERALTA REYNA ISABEL nato il 08/09/1965 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Perez Peralta Reyna Isabel; OSSERVA Ritenuto che entrambi i motivi di ricorso è riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha valorizzato, oltre al dato ponderale e qualitativo della sostanza stupefacente del tipo cocaina con elevatissima percentuale di principio attivo, plurimi elementi che facevano escludere l'invocata riqualificazione dei fatti nella ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo avendo la Corte di appello, in ordine alla medesima censura quanto al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., evidenziato come la condotta comunque violenta descritta nell'imputazione (inconferente che non fossero state causate lesioni) fosse funzionale ad ostacolare l'arresto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il