Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to deduce specific mitigating circumstances in the appeal stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassazione declared the appeal filed by Lo Castro Calogero inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances, arguing they were omitted. The court ruled that the specific defect of the partial defect mitigation, which the appellate court later recognized, was not properly deduced in the appeal stage, rendering the complaint generic and inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are generic or were not properly deduced in the appeal stage, particularly when the specific legal defect was not identified as required by the procedural rules.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CASTRO CALOGERO nato il 21/01/1977 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Lo Castro Calogero; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre a rivelarsi generico in quanto meramente evocativo del vizio prospettato, risulta questione non dedotta in sede di gravame in cui il ricorrente aveva dedotto vizi in ordine all'omessa previsione della attenuante del vizio parziale, poi riconosciuta dalla Corte di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10/