Italian Court dismisses appeal as generic and repetitive of lower court's findings on drug trafficking liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Guzman Amaury inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the conviction for drug possession for trafficking, arguing against the court's finding of responsibility based on the quantity and packaging of the substances. The court rejected these arguments as generic and repetitive of the detailed reasoning already provided by the Court of Appeal of Rome.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals that merely reproduce the same censure already adequately examined by the territorial court without presenting new grounds or arguments are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUZMAN AMAURYS nato il 06/04/1975 avverso la sentenza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Guzman Annaurys; OSSERVA Ritenuto che i due motivi di ricorso con cui si mette in discussione la ritenuta responsabilità per i delitti di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente sono generici e riproduttivi di identiche censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha ben messo in risalto le ragioni che portavano a ritenere il ricorrente responsabile delle imputazioni contestate (pag.
4) rilevando come la sostanza stupefacente, per quantità, tipologia, presenza di materiale per il confezionamento e la pesatura non fosse destinata ad un uso esclusivamente personale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/10