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Ordinanza — n. 45058/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against sentencing agreements as inadmissible under specific procedural articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45058/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Puzone and Martucci inadmissible. The appellants challenged a sentencing agreement reached in second instance regarding drug quantity and mitigating factors. The court ruled that such agreements are governed by specific procedural articles which preclude further litigation on the agreed terms.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing agreements under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible as the parties have already settled the legal qualification and penalty amount through a binding procedural instrument.

Parole chiave

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sentencing agreement inadmissible appeal drug quantity procedural limitation second instance traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti gravità della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
pen., ex art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PUZONE GIUSEPPE nato a CASAVATORE il 02/05/1966 MARTUCCI CARMINE nato a NAPOLI il 09/11/1977 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di Puzone Giuseppe e Martucci Carmine OSSERVA Ritenuto che il ricorso di Puzone con cui si censura il calcolo di pena effettuato in sede di concordato in appello risulta inammissibile, non essendo lo stesso sperimentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che il concordato con rinuncia ai motivi di appello previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 56 della legge 23 giugno 2017, n. 103, è un istituto in conseguenza del quale le parti processuali si accordano sulla qualificazione giuridica delle condotte contestate e sull'entità della pena da irrogare, effettuando una valutazione, in tutto o in parte, congiunta dell'impugnazione proposta; che, da parte sua, il giudice di appello ha il dovere di controllare l'esattezza dei menzionati aspetti giuridici e la congruità della pena richiesta e di applicarla, dopo avere accertato che l'accordo delle parti processuali sia rispettoso dei parametri e dei limiti indicati dall'art. 599-bis cod. proc. pen., operazione nel caso compiuta attraverso il richiamo alla correttezza del procedimento con il quale le parti erano addivenute al computo della pena; rilevato che i motivi di ricorso con cui Martucci censura la contestata aggravante della ingente quantità e la mancata concessione delle attenuanti generiche sono riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che, quanto all'aggravante, ha evidenziato l'esorbitante quantità dello stupefacente di grammi 6943 di principio attivo idonei alla predisposizione di oltre 19.000 dosi, mostrando di ritenere preponderante il dato quantitativo, quanto alla mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre a rilevare l'assenza di elementi positivi, ha valorizzato i certi collegamenti con la criminalità organizzata in ragione del quantitativo di sostanza rinvenuta unitamente a materiale di varia consistenza finalizzato, previo taglio, alla predisposizione di dosi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos