Italian court dismisses appeal as generic and non-confuting prior territorial court findings on drug possession.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gioia Michele inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal generic and merely repetitive of identical criticisms already thoroughly examined by the Taranto Court of Appeal. Specifically, the court noted that the appellant failed to refute the established facts regarding the location of the drugs at a recreational circle and the lack of evidence for personal autoconsumo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and does not confront the specific factual elements and arguments already adequately examined by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOIA MICHELE nato a TARANTO il 03/03/1962 avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Gioia Michele; OSSERVA Ritenuto che il ricorso è generico e riproduttivo di identiche censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale che ha ben messo in risalto le ragioni che portavano a ritenere che la sostanza stupefacente detenuta, comunque non di modesta quantità, non potesse essere destinata ad un uso esclusivamente personale tenuto conto, da un canto, che non era stato neppure prospettato che la stessa fosse destinata all'autoconsumo, d'altro canto, che la sostanza era detenuta, non presso l'abitazione, ma presso un circolo ricreativo gestito dal ricorrente; che il ricorso non si confronta con tali elementi omettendo ogni confutazione dei rilievi contenuti in decisione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/