Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 45056/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction due to lack of new evidence and procedural flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45056/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued against the finding of joint responsibility and the denial of generic mitigating circumstances, but the appellate court had already thoroughly refuted these claims based on existing evidence. Consequently, the court ruled that no new grounds justified reopening the case, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately refuted by the appellate court without presenting new evidence or legal grounds sufficient to overturn the final judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction inadmissible appeal joint criminal responsibility mitigating circumstances procedural exhaustion imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARIA ALESSANDRO nato a ANDRIA il 27/09/1983 avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; NNN visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Zagaria Alessandro; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha argomentato sulle ragioni che portavano a ritenere che il ricorrente, unitamente ad altro complice, detenesse la sostanza stupefacente rinvenuta indosso ai fini di spaccio (in tal senso, sia l'osservato tentativo di scambio confortato dalle dichiarazioni del destinatario della sostanza stupefacente, sia il sequestro di altra sostanza suddivisa in dosi, sia il rinvenimento di banconote di piccolo taglio nell'abitacolo dell'autovettura su cui veniva controllato), rilevando come nulla deponesse (in assenza di allegazioni in merito), alla luce delle segnalate emergenze, per la destinazione ad esclusivo uso personale dello stupefacente rinvenuto; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la decisione posto in risalto la presenza dei precedenti penali, uno dei quali specifico, neppure troppo remoto, e l'assenza di elementi favorevoli condividendo la scelta del primo giudice di non concedere le attenuanti generiche, al contempo osservando che le modalità della condotta posta in essere con altra persona e la qualità e quantità della sostanza stupefacente ceduta e sequestrata facessero ritenere congrua la pena determinata appena al di sopra del minimo edittale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci