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Ordinanza — n. 45055/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding non-punishment due to violation of protective measure against extortion victim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45055/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal by Antonio Carbone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground repetitive, noting the lower courts already determined the act lacked non-punishment value because it violated a protective measure intended to prevent contact with an extortion victim. Regarding the second ground concerning the Public Prosecutor's late submission of conclusions, the court ruled it manifestly unfounded as no nullity period exists for such communications under the relevant decree. Consequently, the appeal was rejected without substantive review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 2,3-bis d.l. 137/2020: An appeal based on the non-punishment of an act violating a protective measure is inadmissible if the lower courts have already assessed the lack of such value, and a delay in the Public Prosecutor's submission of conclusions does not constitute a ground for nullity absent a specific statutory term.

Parole chiave

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non-punishment ground protective measure violation extortion victim contact Public Prosecutor conclusions procedural nullity term Cassation inadmissibility court costs and fine diritto a un ricorso effettivo

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 2,3-bis d.l. 137/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONE ANTONIO nato a CERIGNOLA il 31/10/1976 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; NNN U-) visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Carbone Antonio; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente vagliata dai Giudici di merito che hanno rilevato la non scarsa offensività del fatto posto a fondamento dell'invocata causa di non punibilità .ex art. 131.-bis cod. pen., valorizzando la violazione della misura cautelare attuativa di comportamenti che la stessa era tesa a scongiurare (impedire contatti con la madre oggetto di estorsione); rilevato che il motivo di cui al secondo ricorso, formulato nei termini, è manifestamente infondato poiché nessun termine a pena di nullità è previsto per la comunicazione delle conclusioni da parte del PG in ordine all'udienza celebrata ex art. 2:3-bis d.l. 137/2020, e la stessa allegazione della difesa mostra come, a fronte di udienza fissata per il 16 novembre 2022, le conclusioni trasmesse in data 8/11/2022, avrebbe consentito di formulare repliche nei cinque giorni precedenti all'udienze e, se del caso, richiedere un rinvio nell'ipotesi in cui il termine non fosse risultato adeguato per una accorta difesa avverso le osservazioni di parte pubblica che si limitava a richiedere la conferma della sentenza di primo grado quanto a responsabilità e pena. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec