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Ordinanza — n. 45053/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug trafficking conviction for non-occasional phone user.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 45053/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Emanuele Di Napoli inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The defense argued against the finding of personal responsibility and the severity of the sentence, but the appellate court had already refuted these claims by establishing the defendant was a non-occasional user and the trafficking was organized. The Supreme Court found no grounds for review, noting the lower court correctly applied the law regarding the quantity of drugs and the defendant's criminal profile.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible when the lower court's reasoning adequately refutes the appellant's arguments regarding personal responsibility and sentencing factors, leaving no room for review on grounds of illegality.

Parole chiave

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drug trafficking conviction non-occasional user inadmissible appeal sentencing guidelines Corte di Cassazione reati qualificati contro gli stupefacenti dipendenza da sostanze traffico aggravato di cocaina

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI NAPOLI EMANUELE nato a NAPOLI il 06/11/2000 avverso la sentenza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; • visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Di Napoli Emanuele e le memorie della difesa avv. Giuseppe Ricciulli con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto la responsabilità del ricorrente è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza le ragioni che portavano a ritenere che Di Napoli fosse il non occasionale utilizzatore del telefono cellulare su cui erano stati inviati e ricevuti i messaggi afferenti ad acquisto di sostanza stupefacente, al contempo negando che il riferimento contatti di ambienti criminali avesse ad oggetto una comune attività di cessione, esclusa nel merito, ma che fosse da intendersi come rivolto al solo approvvigionamento della sostanza da parte dei ricorrente; rilevato che analogo limite incontra il secondo motivo, avendo la decisione posto in risalto gli elementi che hanno fatto escludere l'ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, non solo perché era stato valorizzato il dato quantitativo della sostanza stupefacente sequestrata, ma anche attraverso la valutata complessiva attività attrezzata ed organizzata di cessione per come emersa dall'analisi della messaggistica rinvenuta sul cellulare; che, invero, l'interpretazione effettuata, se non affetta da illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato che anche per quale che riguarda la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena, non censurabile risulta la parte di sentenza che ha valorizzato l'assenza di elementi favorevoli, i precedenti penali e la qualità della sostanza stupefacente ceduta; rilevato che la memoria presentata dalla difesa non muta quanto sopra evidenziato in merito alla correttezza della decisione impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così